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REVERSE CHARGE I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 27 marzo 2015 la circolare n. 14/E al fine di chiarire l’estensione del reverse charge a nuove fattispecie nel settore edile.

Il 13/02/2015 lo Studio aveva inviato mail con un’interpretazione che prendeva in considerazione la Relazione Tecnica alla legge di stabilità del ministero dell’economia e delle finanze nella quale a pagina 142 in cui si legge “… <em>la stima del maggior gettito derivante dall’entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente esclusivo riferimento all’introduzione del reverse charge per le prestazioni dei servizi di pulizia (Ateco 81.2) nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (Codice Ateco 43: edilizia specializzata); la norma amplia l’attuale ambito di applicazione del reverse charge nel nostro ordinamento”</em>. Tale interpretazione è stata corretta.

L’Agenzia nella circolare a pagine 7 paragrafo 1.1 dice … Per l’individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) sopra elencate, in una logica di semplificazione ed allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella Ateco 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Occorre tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Nelle previsione della lettera a-ter) il reverse charge riguarda non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B e quindi anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile. Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le operazioni nei confronti dei privati consumatori e dei condomini

Pertanto il reverse charge trova applicazione per le seguenti prestazioni così come individuate dalla tabella ATECO 2007:

<strong><span style=”text-decoration: underline;”>Demolizione</span></strong>

43.11.00       Demolizione.

<strong><span style=”text-decoration: underline;”>Installazione di impianti relativi ad edifici</span></strong>

43.21.01       Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

43.21.02       Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.01       Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in opere di costruzione;

43.22.02       Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.03       Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione),

43.29.01       Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

43.29.02       Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

&nbsp;

43.29.09       Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

<strong><span style=”text-decoration: underline;”>Completamento di edifici</span></strong>

43.31.00       Intonacatura e stuccatura;

43.32.01       Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02       Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobilie simili. La posa in opera di “arredi” deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad aedifici;

43.33.00       Rivestimento di pavimenti e muri;

43.34.00       Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01       Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti ad edifici;

43.39.09       Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

La disposizione si applica sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali nonché parti di essi, anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nelle categorie catastali F3, F4. Riferendosi la norma ad edifici sono da escludere dal meccanismo del Reverse Charge le prestazioni di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini … salvo che questi non costituiscano elemento integrante dell’edificio stesso (piscine collocate su terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti…).

Attenzione che in altri casi non contemplati trova applicazione la vecchia regola del reverse charge avvero quella del sub appalto.

Rimangono escluse anche le <strong>forniture di beni con posa in opera</strong> in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene ovvero quando il programma negoziale posto in essere dalle parti <strong>abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente</strong> senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera, ed in tale ipotesi resta escluso che la prestazione di montaggio resa al fornitore sia soggetto al regime del reverse-charge.

Nel caso quindi di installazione di un impianto non rileva il fatto che il valore dei materiali sia superiore alla manodopera, ma il fatto che siamo in presenza di installazione di un impianto.

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